Art. 12.
(Obiettivi dei dipartimenti di prevenzione
delle aziende sanitarie locali).

      1. L'attività e gli interventi dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali per la promozione della salute, la prevenzione e la sicurezza, l'informazione e l'educazione sanitaria a tutela dei singoli e delle collettività, sono improntati ai princìpi dell'evidenza scientifica e dell'efficacia sanitaria.
      2. Gli obiettivi uniformi e omogenei dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali sono quelli riconducibili a quanto previsto dalla programmazione nazionale e regionale e devono essere coerenti con i principali problemi di salute della popolazione e con i principali rischi sanitari presenti nei territori di competenza, individuati dalle informazioni epidemiologiche nazionali, regionali e locali.